In questa sezione puoi trovare risposte a numerosi quesiti legali; puoi inoltre sottoporci il tuo caso per la pubblicazione sul blog assieme alla nostra risposta.
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Il decoro architettonico nel condominio
Buonasera, vorrei sapere se possibile, se un condominio può decidere il colore delle serrande delle attività commerciali a lui annesse, e quindi vietare decorazioni o quant’altro. Se si, dove dovrei trovare traccia di ciò? Sul regolamento condominiale o sul contratto stipulato direttamente con l’amministrazione del condominio? Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.
Risposta: la questione attiene al rispetto del c.d. decoro architettonico del fabbricato condominiale. Il decoro, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, è dato dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni. Nel codice civile non troviamo una definizione di “decoro architettonico”, ma ad esso vi è un riferimento nell’art. 1120 c.c. : la norma in questione vieta le innovazioni “che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico…”
Il decoro è, dunque, un bene comune che non può essere alterato dall’iniziativa del singolo condomino.
Senza dubbio le serrande del negozio, al pari delle finestre, delle tapparelle e delle porte delle unità immobiliari che fanno parte del condominio, incidono sul decoro architettonico dell’edificio: un condomino che decidesse, ad esempio, di sostituire la tapparella color crema, uguale a quelle delle altre abitazioni, con una verde si esporrebbe sicuramente a delle legittime contestazioni.
Peraltro i giudici hanno avuto modo di puntualizzare che nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di queste innovazioni o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale (Cass. n. 851/07).
Pertanto, dovendo sostituire la serranda del negozio, in assenza di disposizioni nel regolamento condominiale, occorrerà cambiarla con una dello stesso tipo, oppure riuscire ad ottenere il consenso di tutti i condomini per l’installazione di una diversa serranda.
Divorzio e assegno divorzile
Salve, sono divorziata e vorrei sapere se ho il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile da parte del mio ex marito?
Risposta: l’accertamento del diritto del coniuge divorziato alla corresponsione dell’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Circolazione stradale
Buonasera, vorrei sapere se nell’ipotesi in cui si verifica uno scontro tra veicoli e non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno su chi ricade la responsabilità del sinistro?
Risposta: In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno si configura la presunzione di pari responsabilità dei conducenti stabilita dal comma 2 dell’art. 2054 del c.c.
Per debiti di un familiare possono pignorare anche cose mie?
Nel 2008 io e le mie sorelle abbiamo costituito una società agricola e abbiamo tramite atto notarile acquistato l’azienda agricola comprensiva di abitazione allora intestata a mia madre. Dopo vari problemi famigliari mia madre è tornata a vivere con noi presso la nostra abitazione. Essendo appunto tutto intestato alla società, come possiamo noi ripararci da eventuali debiti o pignoramenti che i nostri genitori hanno nei confronti di terzi? C’è la possibilità di affittare loro due stanze? Preciso che mio padre non lavora mentre mia madre si. C’è possibilità di rinunciare all’eredità di mio padre che nulla ha?
Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza e completezza ed inoltre la materia è tale, per complessità e importanza, da non poter essere trattata in modo esauriente in questa sede, ma da richiedere necessariamente un approfondimento con un avvocato, cosa cui ti invito a provvedere appena possibile.
In generale, si può solo dire che la legge presume che tutto quello che si trova presso la sede del debitore sia di proprietà dello stesso, salvo che non si fornisca un documento avente data certa che ne dimostra la titolarità in capo ad altri.
Da questo punto di vista, non sono affatto documenti aventi data certe gli scontrini, le fatture, i contratti di acquisto, perché sono tutte scritture private che, come tali, sono considerate prive di data certa che è un requisito che presenta, ad esempio, un contratto registrato.
Ne abbiamo già parlato in altri post, come ad esempio questo, questo e questo, a dimostrazione che si tratta di un problema piuttosto comune nella pratica.
In alcuni casi, si ricorre alla figura del comodato, su cui ti invito a leggere la relativa scheda, mentre invece non credo che la sublocazione di uno o più vani possa essere una soluzione, dal momento che si tratta sempre dello stesso numero civico. Leggi, per completezza, anche la scheda sul recupero crediti.
Lavoro nelle festività solo con accordo individuale
La Corte di Cassazione (sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015) ha riconosciuto al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Tale normativa può essere derogata solo su espresso accordo tra le parti.
Figli di separati: la scuola informa i due genitori
Il Miur con la circolare n. 5336 del 2 settembre 2015 ha affermato che i dirigenti scolastici devono incoraggiare e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli. Tutti i dirigenti scolastici devono facilitare ai genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Pof.
Aerei, il vettore paga per i problemi tecnici
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, con la sentenza depositata il 17 settembre 2015 (causa C-257/ 14), che i problemi tecnici di un aeromobile non sono eventi inaspettati e non possono essere esclusi in modo automatico dall’indennizzo al cliente in caso di ritardo o di cancellazione del volo. La Corte di Giustizia ha precisato che il no all’indennizzo in caso di ritardi o di cancellazione dei voli è una circostanza eccezionale e una deroga al principio generale che obbliga il vettore alla compensazione monetaria.
“Vacanza rovinata”: il danno si presume
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 19 giugno 2015 n. 2624, ha stabilito che i turisti devono unicamente fornire la prova dell’inadempimento del tour operator, al fine di accertare il presupposto del danno da “vacanza rovinata”. Dal momento che le finalità del viaggio sono appunto la “vacanza” e lo “svago”, il danno si presume in tutti i casi in cui le cose vadano nel verso sbagliato.
Delibera nulla rilevabile d’ufficio nel giudizio sul decreto ingiuntivo
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 305/2016 ha stabilito che, nel caso di delibera assembleare nulla, tale vizio può essere in ogni giudizio (anche in quello di opposizione a decreto ingiuntivo) rilevato d’ufficio dal Giudice. La Corte di Cassazione ha precisato, richiamando la propria decisione resa a Sezioni Unite (sentenza n. 4806/2005) relativa alla distinzione tra delibere assembleari nulle ed annullabili, che solo per quanto riguarda le seconde è indispensabile, se si vuole evitare che la spesa deliberata non sia più contestabile, che il condomino impugni espressamente la delibera che l’aveva approvata.
Il magazzino non può usare la canna fumaria
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24296 del 27 novembre 2015, ha affermato che il proprietario di un magazzino non servito dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per ragioni di conformazione dell’edificio, non può legittimamente vantare un diritto di condominio sull’impianto medesimo, perchè questo non è legato all’unità immobiliare da una relazione di accessorietà (che si configura come il fondamento tecnico del diritto di condominio), ossia da un collegamento strumentale, materiale e funzionale consistente nella destinazione all’uso o al servizio della medesima.
Consumatori, si valuta sempre se la clausola è vessatoria
Il giudice deve potere rilevare la presenza di una eventuale clausola vessatoria ai danni del consumatore anche in fase esecutiva, non ostando neppure “l’autorità di cosa giudicata” del titolo esecutivo.
Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza 19 febbraio 2016, nella causa C- 49/14, giudicando un caso spagnolo relativo ad un contratto di prestito di trentamila euro per il finanziamento dell’acquisto di un veicolo.
A proposito delle malattie neurologiche degenerative – Alzheimer, demenza senile e altre malattie
In Italia sono numerose le persone affette da forme gravi di malattie neurologiche – degenerative come l’Alzheimer, la demenza senile e altre. I familiari non solo vengono provati psicologicamente per queste malattie che colpiscono i loro cari ma spesso devono affrontare costi superiori alle loro possibilità per il ricovero di questi malati nelle R.S.A.
Se nel passato l’orientamento prevalente era che i costi di tali ricoveri erano, nel caso che il paziente fosse nulla tenente, a carico dei familiari, tale orientamento si è modificato nel corso degli anni tanto è vero che ci sono sentenze positive nei confronti di questi malati. Sulla questione si è pronunciata per la prima volta la Corte di Cassazione con sentenza n. 4558/2012, statuendo che la retta per i ricoveri deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale con l’effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.
La decisione della Corte di Cassazione traeva le mosse da un’altra decisione sempre della Corte di Cassazione (Cass. n. 4460/2003) la quale ha affermato che la legislazione statale prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, a cura del Servizio sanitario nazionale, entro i livelli uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19, 53 e 63 della legge n. 833/1978).
Sempre per la Suprema Corte la lettura della norma contenuta nell’art. 30 legge n. 730/1983 doveva e deve effettuarsi nel senso di ritenere che gli oneri dell’attività di rilievo sanitario connessi con quelli socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. Questo nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate anche prestazioni sanitarie. L’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto di competenza del Servizio nazionale.
Diverse sono le sentenze che si basano su questo principio o comunque hanno affermato la gratuità delle prestazioni connesse alle malattie sopra indicate: Tribunale di Milano sentenza n. 7020/2015 – Tribunale di Verona sentenza n. 689/2016 – Corte di Appello di Brescia sentenza n. 386/2016 – Tribunale di Roma sentenza n. 14180/2016 – Tribunale di Milano con sentenze n. 4102/2017 e n. 2434/2017. Le numerose sentenze favorevoli a questi malati ci danno il senso della possibilità che un’affermazione di principio possa diventare una realtà.
Per consulenza e assistenza legale: Studio legale Zannoni, tel./ fax: 0574 831709, email: dottgiuliazannoni@gmail.com. Avv. Giulia Zannoni.
